5X1000
Un’opportunità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità di interesse sociale.
Una semplice firma, un prezioso aiuto alla FONDAZIONE “DE LEO – PACETTA” ONLUS
Codice Fiscale: 90027890806
Come indicare la scelta?
La scelta viene espressa firmando nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi riservato al “sostegno delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” e scrivendo nello spazio dedicato il nostro codice fiscale: 90027890806
Quali sono i modelli di dichiarazione dei redditi utilizzabili?
- Modello integrativo CUD 2015: rilasciato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico; una volta compilato dev’essere consegnato in busta chiusa ad un ufficio postale o intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialista, CAF, ecc);
- Modello 730/2015: una volta compilato dev’essere consegnato in busta chiusa al datore di lavoro o al CAF cui ci si rivolge;
- Modello Modello Unico Persone Fisiche 2015: una volta compilato dev’essere consegnato in busta chiusa al professionista cui ci si rivolge o direttamente per via telematica per coloro che presentano il modello attraverso il servizio Internet.
La scelta del 5 per mille è in alternativa all’8 per mille?
No, chi decide di destinare il 5 per mille potrà continuare a destinare anche l’8 per mille.
La scelta del 5 per mille comporta un costo per il contribuente?
No, se non si firma il 5 per mille resterà allo Stato.
EROGAZIONI LIBERALI
I versamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:
- Invio di assegno bancario non trasferibile intestato a FONDAZIONE “DE LEO – PACETTA” ONLUS
- Bonifico bancario sul conto corrente intestato a FONDAZIONE “DE LEO – PACETTA” ONLUS
- Tramite PAYPAL cliccando sul tasto “DONAZIONE”
BANCA CARIME SPA
VIA CALOPRESE 87100 COSENZA
Codice SWIFT/BIC: BLOPIT22
IBAN: IT41T0306716203000000004106
I contributi versati alla Fondazione “De Leo – Pacetta” ONLUS sono deducibili per i soli titolari di reddito d’impresa fino al 2% del reddito imponibile, ai sensi dell’art.100, comma 2 lett.a) del T.U.I.R.
AUMENTO DELLA DETRAIBILITA’ PER LE EROGAZIONI LIBERALI EROGATE DAL 1° GENNAIO ALLE ONLUS.
L’art. 15 della legge n.96 del 6 luglio 2012, modificando l’art.15 del TUIR ha elevato la percentuale di detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dal 24 per cento per l’anno 2013 al 26 per cento a decorrere dall’anno 2014 delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore ad euro 2.065 annui a favore delle ONLUS.
LASCITI TESTAMENTARI
Ricordarsi della FONDAZIONE “DE LEO – PACETTA” anche con un lascito testamentario è un atto di profonda sensibilità e generosità che le permetterà di proseguire la propria attività.
“Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587, comma 1, Codice Civile).
La legge riserva una quota di eredità o di altri diritti nella successione ad alcune persone definite “legittimari”: il coniuge, i figli o loro discendenti (legittimi, naturali riconosciuti e adottivi), gli ascendenti (in assenza di figli e coniuge).
Il testatore è assolutamente libero di disporre come meglio crede della “disponibile”, cioè del patrimonio che residua dopo aver dedotto la quota riservata ai legittimari.
In assenza di tutti i suddetti parenti il testatore può destinare liberamente a chi desidera il suo intero patrmonio.
Le principali forme di testamento sono due:
- Testamento olografo
E’ considerato valido solo se è scritto interamente a mano dal testatore, se contiene la data della stesura e se è firmato in ogni suo foglio. Può anche essere in forma di lettera.
Si può nominare una persona di fiducia come esecutore testamentario, per garantire l’attuazione delle proprie volontà.
Al testo possono essere apportate successive modifiche che devono avere le stesse caratteristiche del testamento (essere scritte di proprio pugno, datate e firmate).
Nel caso si decida di redigere un nuovo testamento, è consigliabile dichiarare che lo stesso sostituisce e revoca i precedenti.
E’ opportuno che il testamento sia semplice e che contenga disposizioni chiare, che non si prestino d interpretazioni dubbie.
Il testamento va poi conservato in un luogo sicuro, meglio se depositato presso un notaio, consegnato ad una persona di fiducia oppure al designato esecutore testamentario.
- Testamento pubblico
Viene redatto da un notaio, che raccoglie, alla presenza di due testimoni, le volontà del testatore.
Il Notaio conserverà il testamento nei propri atti e lo renderà noto solo quando verrà informato della scomparsa del testatore.
Anche in questo caso al testamento possono essere aggiunte in seguito eventuali integrazioni.
Il testatore può scegliere di devolvere l’intero patrimonio, o una parte di esso (anche senza specificare i singoli beni che lo compongono), oppure di costituire un legato, che riguarda uno specifico bene (per esempio: un appartamento, una somma di denaro, dei titoli azionari o obbligazionari).